NIENTE CONTRIBUTI INPS SUGLI UTILI DEI SOCI NON LAVORATORI DI SRL

 

L’Inps recepisce l’orientamento della Cassazione, dall’anno 2020

 

Con la recente circolare, la n. 84 del 10 giugno 2021, l’INPS modifica il proprio pensiero in tema di contribuzione per i soci non lavoratori di Srl, adeguandosi alla posizione favorevole ai contribuenti, assunta negli ultimi anni dalla Cassazione, anche alla luce della nota 7476 stilata dal Ministero del Lavoro del 16 luglio 2020.

 

Il Ministero ha precisato che a fronte delle sentenze di Cassazione 21540/2019, 23790/2019, 23792/2019, 24096/2019, 24097/2019, vanno esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. Ora l’Istituto di previdenza modifica la posizione assunta nella circolare 102/2003, in cui si è affermato anche che rientrava nella base imponibile la quota di utili dichiarati dalla Srl, seppur gli stessi non venivano distribuiti ai soci. Conseguentemente, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

 

Posizione del socio di Srl

In tema di contribuzione dei soci di Srl la posizione dell’Inps venne espressa con la circolare n. 102/2003: sulla base di tale documento, nel rispetto dei minimali e dei massimali previsti per le gestioni artigiani e commercianti, la base contributiva era costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla Srl ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci.

Secondo L’Inps, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della Srl, la stessa costituiva la base contributiva anche nei casi in cui il titolo all’iscrizione previdenziale derivasse dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.

Sul punto si è sviluppato un nutrito contenzioso che ha portato a numerose sentenze favorevoli ai contribuenti; la Suprema Corte si era espressa affermando che devono essere esclusi dalla base contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Questo perché per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l’obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale, mentre la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro – socio di capitale) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale.

Di tale posizione aveva preso atto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020; più recentemente anche l’Inps ha accettato tale tesi, appunto con la richiamata circolare n. 84/2021.

 

Socio di capitali nella Srl

Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non rilevano ai fini previdenziali.

Continuano invece a dover scontare la contribuzione le seguenti ipotesi:

·      socio che svolge attività lavorativa all’interno di società di capitali;

·      socio che riceve per trasparenza redditi dichiarati dalla società (aspetto chiarito dalla successiva circolare n. 88 del 21 giugno 2021).

 

Decorrenza

Sotto il profilo della decorrenza, nella circolare n. 84/2021 si afferma che le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall’anno di imposta 2020.

 

 

06/07/2021

 

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